Registro dei controlli antincendio: obbligo dal 25 settembre 2022 per tutti!

Il registro dei controlli antincendio – anche detto registro antincendio – è un documento fondamentale da tenere in azienda e più in generale in tutti i luoghi di lavoro.
Contiene informazioni in materia di sicurezza antincendio: fornisce prova dei presidi antincendio presenti sul luogo di lavoro e della loro corretta manutenzione.
Risulta essere obbligatorio per tutte le attività produttive e può essere richiesto dagli organi di vigilanza (Vigili del fuoco o tecnici dell’ASL).
L’obbligo per tutte le attività è stato introdotto dal dm 1 settembre 2021 in vigore dal 25 settembre 2022 e riguarda tutte le attività con almeno un lavoratore (in aggiunta a tutte quelle per cui era già previsto l’obbligo secondo il dpr 151/2011). In definitiva, hanno l’obbligo di predisporre il registro antincendio anche le realtà più piccole.
Il registro antincendio è un documento utile anche al manutentore, in quanto gli addetti al controllo e alla manutenzione possono cambiare: in questo modo si ha sempre a disposizione un documento aggiornato nel quale vengono annotati tutte le verifiche e/o le ispezioni.

Registro dei controlli antincendio: quando è obbligatorio

Il decreto del Presidente della Repubblica del 1 agosto 2011 n. 151 ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica del 12 gennaio 1998 n. 37, secondo il quale tutte le attività soggette al controllo dei vigili del fuoco avevano l’obbligo di predisporre il registro antincendio.
Il dpr agosto 2011 n. 151 indica che gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco non soggette alla disciplina del dlgs 9 aprile 2008 n. 81 hanno l’obbligo di annotare in un registro controlli, verifiche, interventi di manutenzione su impianti e attrezzature antincendio.
Il registro deve essere sempre aggiornato e reso disponibile per eventuali controlli. Il dm 1 settembre 2021 estende l’obbligo, di fatto, a tutte le attività.
Nello specifico, possiamo tenere in considerazione i seguenti riferimenti legislativi:
– dpr 37/1998 (abrogato);
– dpr 151/20211 (attività soggette a controlli di prevenzione incendi);
– dm 3 agosto 2015 (attività soggette a controlli di prevenzione incendi);
– dlgs 81/2008 (tutte le attività art. 46);
– dm 1 settembre 2021 (attività non soggette).
Il dpr 37/1998 è stato abrogato dal successivo dpr 151 del 2011.
Il dpr 151 del 2011 nasce con la finalità di semplificare la procedura di prevenzione incendi e prevede l’abolizione del certificato di prevenzione incendi, l’introduzione della SCIA e dell’asseverazione da parte di un professionista antincendio, la riqualificazione di nuove attività antincendio soggette a controlli dei vigili del fuoco.
Il dm 3 agosto 2015 definisce le nuove norme tecniche di prevenzione incendi, introducendo per alcune attività antincendio la cosiddetta “regola tecnica orizzontale” con l’obiettivo di semplificare la progettazione antincendio.
Il dlgs 81/2008, in particolare l’art. 46, stabilisce che nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure volte a prevenire gli incendi e tutelare la sicurezza dei lavoratori (misure per evitare l’insorgere di un incendio o limitarne le conseguenze, metodi di controllo e manutenzione degli impianti, criteri per la gestione delle emergenze).
Il dm 1 settembre 2021 allarga l’obbligo di avere il registro di controllo antincendio a tutte le attività con almeno un lavoratore, includendo quindi anche le piccole realtà.

Cosa annotare nel registro dei controlli antincendio?

Il modello di registro antincendio dovrà includere:
– l’elenco dei dispositivi antincendio presenti sul luogo di lavoro;
– le attività svolte con relativa data;
– l’elenco del personale incaricato dalle attività.
L’allegato 1 del dm 1 settembre 2021 fornisce indicazioni utili circa le attività riportare nel registro antincendio:
– sorveglianza;
– controllo periodico;
– manutenzione ordinaria;
– manutenzione straordinaria.
È importante, quindi, riportare la data degli avvenuti controlli e degli interventi di manutenzione sugli impianti, sulle attrezzature e sui sistemi di sicurezza antincendio, con relative scadenze secondo la normativa vigente.

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